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Lunedì, 06 Agosto 2018 17:29

L’arbitro assicurativo: la figura che porterà ordine nel mondo RC Auto

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La Direttiva UE 2016/97 introduce tante, tantissime, novità nel settore assicurativo e tra queste c’è la figura dell’Arbitro Assicurativo, ovvero colui che semplificherà la risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni.

In cosa consiste il ruolo dell’Arbitro Assicurativo?

La figura dell’arbitro esiste già sia in ambito bancario e, in sostanza, il suo ruolo è semplice: ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario nella speranza che si rifletta positivamente sull'importo dei premi assicurativi.

Tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’IVASS dovranno adottare questo modello quando si tratta di risolvere procedure extra-giudiziarie.

Cosa dice la Direttiva UE 2016/97

L’articolo 15 di questa direttiva lancia un messaggio forte e chiaro ai membri dell’Unione Europea: si deve trovare una procedura per risolvere tutte le controversie extra-giudiziarie:

“Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell'Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo”.

Nel concreto, per dare attuazione alla direttiva, si dovrà:

- aggiornare gli articoli 141 e 141-octies del Codice del Consumo (per inserire l'IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR)

- inserire l’articolo 187/ter (intitolato "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie") nel Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (artt. 182-187bis) – del Codice delle Assicurazioni.

Che vantaggi comporta l’introduzione dell’Arbitro Assicurativo?

Come accennato in apertura, l’obiettivo principale è quello di ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario che porterebbe a un successivo calo degli importi dei premi assicurativi.

Sono state le Associazioni dei consumatori e gli operatori del settore a richiedere la costituzione di questo ente, poiché più volte è stata evidenziata la necessità di creare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.

Come funzionerebbe?

La procedura dovrebbe essere abbastanza facile.

Innanzitutto, l’assicurato dovrà contattare l’ufficio della propria compagnia, inviando una richiesta con tutte le informazioni necessarie. La tempistica per la risposta dell’assicurazione è di circa 45 giorni e qualora l’assicurato non sia soddisfatto della replica ricevuta, potrà contattare l'IVASS, inviandole copia del reclamo, del contatto e di tutti i documenti che certificano la corrispondenza intercorsa.

Il compito dell'Istituto sarà quello di porre fine alla controversia tra le parti, tenendo sotto controllo l'operato di entrambe e chiedendo nella prima fase di istruttoria che sia la stessa agenzia a fornire la risposta necessaria al problema esposto dall’utente. L’indagine dell’IVASS dovrà concludersi entro un periodo di tempo che varia tra i 90 e i 120 giorni e qualora l’Istituto riscontri inadempienze da parte della società, potrà avviare un procedimento sanzionatorio dandone notizia nel bollettino periodico e sul proprio sito internet.

La proceduta per attivare un reclamo varia in base all’importo contestato.

Se la somma richiesta è inferiore ai 15 mila euro, bisogna prima contattare un’Associazione dei Consumatori che avvierà la conciliazione. Per importi superiori, l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’IVASS.

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Letto 2464 volte Ultima modifica il Lunedì, 06 Agosto 2018 17:41

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