Il suo funzionamento è molto simile a quello che regola le protezioni per la casa e prevede il pagamento di una somma annuale che dovrebbe coprire i danni che si potrebbero, potenzialmente, presentare.
L’assicurazione condominio è obbligatoria?
Sfatiamo un mito: l’assicurazione condominio non è obbligatoria, ma, come dice la Cassazione (cfr. sent. n. 15872 del 6 luglio 2010
), la sua stipula deve essere approvata dall’assemblea condominiale composta da membri che posseggono almeno il 50% del fabbricato sul quale si vuole stipulare la polizza.
Quando non ci sono queste condizioni, procedere alla stipula di queste coperture è impossibile, anche se la sua obbligatorietà può essere introdotta nel regolamento condominiale come clausola.
Garanzie
Come accennato in apertura, la Protezione Globale Fabbricati copre tutti i danni causati o subiti dal fabbricato e dalle persone che si trovano al suo interno.
Nonostante le garanzie cambino da assicurazione ad assicurazione, ci sono alcune coperture standard che sono comuni a ogni polizza:
- Furto e rapina - Sismi e calamità naturali - Danni agli impianti domestici - Danni ai pannelli fotovoltaici - Ricerca di guasti
Da notare bene: le polizze condominio non coprono per nessun motivo i danni causati da incuria, scarsa manutenzione o disattenzione.
Chi deve sottoscrivere la polizza?
In genere, il contratto è firmato dall’amministratore del condominio, solo dopo che l’assemblea ha deliberato in favore della stipula o solo se questa viene rese obbligatoria da regolamento condominiale.
In sostanza:
Se l'assicurazione condominiale è obbligatoria per regolamento condominiale, l'amministratore potrà stipularla senza delibera.
Se il regolamento condominiale non specifica nulla in merito, l'amministratore necessita di una delibera assembleare, con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c. c., ossia con l'approvazione della maggioranza degli intervenuti che devono rappresentare almeno la metà del valore del condominio.
Qualora l’amministratore firmasse il contratto senza avere l’autorizzazione per farlo, l'assemblea può ratificare la stipula o invalidare il contratto.
Tutto verrà verificato in sede di processo e l'amministratore sarà ritenuto responsabile verso l'assicurazione e verso il condominio.
Costi e funzionamento
Ovviamente i costi variano da assicurazione ad assicurazione e tengono in considerazione le coperture inserite nel contratto, i massimali previsti e le caratteristiche del condominio.
La quota viene suddivisa tra i condomini in base ai millesimi in loro possesso e, nel caso in cui uno di questi svolga delle attività particolarmente rischiose all’interno dello stabile, sarà tenuto a pagare una quota superiore.
Il contratto deve essere custodito dall’amministratore e sarà proprio lui, in caso di bisogno, a dover inoltrare la richiesta di risarcimento alla compagnia.
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